26 marzo 2012

STATUTO

    Latina, 15 gennaio 2012
STATUTO

TITOLO I

(Costituzione e finalità)
Articolo 1
(Denominazione, simbolo e sede)
  1. E’ costituito il Movimento civico “Dignità Sociale”, che opera - in rispetto dei principi e compiti stabiliti in questo Statuto - per la tutela degli interessi morali, politici, sociali, economici, materiali e culturali degli Italiani, al fine di rafforzare l’Unità d’Italia, e concorrere ad una reale coesione morale e sociale del Paese.
  2. Il simbolo del Movimento è dato da tre spighe di grano dal colore verde, bianco e rosso trainate da un camion tricolore che rappresenta l’indotto e il mondo lavorativo; la scritta “Dignità” di colore verde e la scritta “Sociale” di colore rosso con un pennacchio rosso e blu immerso nella lettera “D”; il tutto racchiuso da un cerchio di colore grigio.
  3. Il pennacchio sta a significare che il Movimento si alimenta dei valori di tutte le Forze dell’Ordine che hanno concorso alla unificazione dell’Italia ed al mantenimento del quieto vivere sociale.
  4. La denominazione “Dignità Sociale” sta a significare che, nel quotidiano, deve emergere la dignità delle persone che non deve essere calpestata in alcun modo, ma che anzi deve essere rivalutata come “Valore” portante dell’intero contesto sociale.
  5. La sede nazionale del Movimento è in Latina.
  6. Il suo indirizzo di posta elettronica è il seguente: …; il suo sito ...
Articolo 2
(Indivisibilità degli interessi)
  1. Gli interessi associativi di tutti gli iscritti sono indivisibili e sono rappresentati senza distinzione di sesso, etnia, religione o stato sociale.
Articolo 3
(Natura)
  1. Il Movimento nasce per consentire ai cittadini - afflitti dall’incertezza e dell’insicurezza generale e aggrediti nella propria dignità oltre che nel proprio patrimonio morale e materiale - a partecipare direttamente e personalmente all’attività politica del Paese secondo i metodi democratici fissati nella Carta Costituzionale.
Articolo 4
(Finalità)
  1. Il Movimento persegue, nel pieno rispetto dei principi e diritti della Costituzione della Repubblica, i seguenti fini:
  • stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai problemi delle rispettive aree di residenza, di lavoro e di domicilio sui temi della sicurezza, della legalità, della partecipazione politica diretta, della cultura, della socializzazione, della tolleranza e solidarietà fra i popoli;
  • operare affinché i valori del territorio vengano salvaguardati e tutelati a partire dalla figura centrale degli Agricoltori, custodi dell’ambiente e del patrimonio culturale ed immateriale della nostra Nazione, come da tutta la forza lavoro vera spina dorsale economica del nostro Paese;
  • perseguire iniziative di equità fiscale avendo come obiettivo la progressività delle imposte nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 53 della Costituzione e l’eliminazione degli sprechi pubblici;
  • promuovere provvedimenti per il recupero ambientale garantendo il rispetto delle migliori condizioni igienico-sanitarie, per una equilibrata urbanizzazione, per una cultura accessibile a tutti: ciò nel quadro di una pacifica e duratura convivenza tra i cittadini;
  • studiare, proporre e sperimentare tutte le forme di controllo popolare e democratico affinché l’attività politica ed amministrativa pubblica sia esercitata in modo etico, efficiente e trasparente;
  • promuovere iniziative per lo sviluppo del lavoro contro ogni forma di precariato e di lavoro sommerso;
  • incentivare la formazione professionale affinché l’uomo divenga il centro propulsore dell’attività produttiva del Paese;
  • individuare, nel rispetto dell’art. 38 Cost., nuove forme di assistenza alle famiglie, promuovendo un dignitoso tenore di vita attraverso strumenti di rivalutazione economica, sociale e culturale, così da realizzare un idoneo nucleo sociale di formazione delle nuove generazioni;
  • promuovere e tutelare lo sviluppo delle piccole e medie imprese, cardine della crescita economica italiana, promuovendo tutte quelle attività che sono proprie della Nazione, quali l’agricoltura, il turismo, la pesca, l’artigianato, le industrie di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le industrie di meccanica leggera come qualunque altra attività lavorativa che concorra al sano sviluppo economico del Paese;

TITOLO II
(Patrimonio e attività amministrative)
Articolo 5
(Patrimonio)
  1. Il Movimento non ha fini di lucro.
  2. Per garantire la propria autonomia politica e culturale, si autofinanzia con il concorso degli iscritti e di coloro che, senza una particolare prestazione corrispettiva, intendono finanziare gratuitamente e liberalmente il Movimento.
  3. Il patrimonio del Movimento è costituito dal contributo degli iscritti e degli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
  4. In caso di scioglimento i beni patrimoniali dovranno essere ceduti ad associazioni che operano con finalità benefiche.
Articolo 6
(Attività amministrative)
  1. L’attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche del Movimento, con una regolare tenuta contabile corretta e resa trasparente anche tramite internet.
  2. A questo fine, deve essere osservato dal Consiglio Direttivo Nazionale l’obbligo di predisporre annualmente e presentare:
  • il rendiconto economico finanziario, da fare approvare dall’Assemblea dei soci fondatori, entro il 31 marzo di ogni anno;
  • il preventivo di spesa, da fare approvare dall’Assemblea dei soci fondatori, entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III
(Iscritti)
Articolo 7
(Iscrizione)
  1. L’iscrizione al Movimento avviene, previa valutazione delle referenze, attraverso gli organi periferici e gli strumenti telematici dopo che l’aspirante abbia preso visione ed accettato integralmente il contenuto del presente Statuto e versata la quota prevista.
  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva entro novanta giorni, a suo insindacabile giudizio, di ratificare o respingere l’iscrizione.
Articolo 8
(Qualità degli iscritti)
  1. Gli iscritti si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori, morali e onorari.
  2. Gli iscritti “fondatori” sono coloro che partecipano all’atto costitutivo.
  3. Gli iscritti “ordinari” sono coloro che, condividendo gli scopi del Comitato, aderiscono ad esso, versando la quota associativa.
  4. Gli iscritti “sostenitori” sono coloro che versano la quota partecipativa.
  5. Gli iscritti “onorari” sono personalità che hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività politiche, sociali e culturali.
  6. Non possono far parte del Movimento coloro che abbiano riportato condanne penali per delitto doloso, esclusi i reati di opinione.


Articolo 9
(Recesso ed esclusione)
1. Si perde la qualifica di iscritto:
  • per dimissioni volontarie da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale con raccomandata AR o tramite casella email P.E.C.;
  • per sanzione, conseguente a violazione di norme statutarie, comminata dai provvedimenti assunti dai competenti organi;
  • per espulsione, su decisione espressa dalla maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo Nazionale, in presenza di fatti e/o comportamenti tali da creare pregiudizio nel proseguimento dell’appartenenza al Movimento.

TITOLO IV
(Democrazia associativa)
Articolo 10
(Tutela del’iscritto)
  1. Il Movimento garantisce ad ogni iscritto l’integrità dei diritti costituzionali sanciti e la tutela anche giudiziaria nel caso in cui dovessero sorgere controversie derivanti dall’espletamento dei compiti regolamentari.
Articolo 11
(Democrazia associativa)
  1. Il Movimento realizza le proprie finalità nel rispetto dei principi della democrazia e della dignità della persona.
  2. Con le modalità stabilite dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto, tutte le cariche direttive ed esecutive sono elettive.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può revocare la carica elettiva, qualora venga ravvisata, in maniera ingiustificata, un mancato adempimento della propria funzione.

TITOLO V
(Organi del Movimento)
  1. Articolo 12


(Assemblea)
  1. L’Assemblea, composta da tutti gli iscritti delegati, è il massimo organismo deliberante del Movimento ed approva lo Statuto.
  2. Essa elegge:
  • il Presidente Onorario;
  • il Presidente;
  • il Segretario Nazionale;
  • il Segretario Amministrativo.
  • il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  1. L’Assemblea è convocata, di norma, ogni tre anni dal Consiglio Direttivo Nazionale, che determina preventivamente le modalità e i criteri di convocazione.
  2. L’Assemblea è, altresì, convocata quando lo richiedano i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o la metà degli iscritti al Movimento.
Articolo 13
(Consiglio Direttivo Nazionale)
  1. E’ il massimo organo esecutivo. Ad esso sono affidati i compiti di direzione nell’ambito delle decisioni assunte dall’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide ed approva:
  • le modifiche allo Statuto;
  • le delibere per le attività e le iniziative del Movimento;
  • l’entità delle quote associative e la loro ripartizione secondo criteri di solidarietà;
  • i documenti contabili (rendiconto e nota preventiva).
  1. Ratifica l’ammissione di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione.
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  • Presidente Onorario, senza diritto di voto;
  • Presidente;
  • Segretario Nazionale;
  • Segretario Amministrativo;
  • Otto Consiglieri Nazionali che eleggono al loro interno il Vicepresidente e un Vicesegretario;
  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato:
  • almeno tre volte all’anno, su iniziativa del Presidente e del Segretario Nazionale;
  • quando richiesto da almeno i due quinti dei suoi componenti.
  1. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad eleggere il nuovo Presidente entro trenta giorni dalle dimissioni stesse.

Articolo 14
(Presidente Nazionale)
  1. Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente, insieme al Segretario Nazionale, il Movimento di fronte a terzi anche in giudizio. A lui e al Segretario Nazionale sono affidati i compiti di alta direzione sulla gestione delle attività del Movimento e per il pieno rispetto dei fini del presente Statuto.
  2. Attua, d’intesa con il Segretario Nazionale, la linea politica del Movimento deliberata in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.
  1. In caso di dimissioni di singoli componenti del Movimento, il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale propongono la loro sostituzione da fare approvare dall’Assemblea.
Articolo 15
(Segretario Nazionale)
  1. Il Segretario Nazionale opera, d’intesa con il Presidente, nella scelta delle strategie sociali, economiche e politiche del Movimento ed esprime le sue valutazioni su ogni attività del Movimento.
  2. Coordina le attività politico-organizzative del Movimento.
Articolo 16
(Segretario Amministrativo)
  1. Il Segretario amministrativo ha il controllo gestionale su tutte le risorse finanziarie e beni patrimoniali del Movimento.
  2. Risponde del suo operato direttamente al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale.
Art. 17
(Collegio dei Probiviri)
  1. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
  2. E’ l’organo disciplinare interno, dirime le controversie fra gli iscritti. Prende decisioni a maggioranza semplice.
  3. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

  1. Per la sua convocazione e la direzione dei lavori, il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente.
  2. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
  3. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 30 (trenta) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati, anche per via telematica.

  1. Il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale, regolarmente informati dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne curano l'attuazione.

  1. Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.

  1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:
a. procedimento disciplinare;
b. conciliazione di controversie interne;
c. interpretazione dello Statuto;
d. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
e. parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
f. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata. La data di arrivo al protocollo costituisce anche la data di inizio del procedimento.

  1. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili ed inappellabili.
Articolo 18
(Collegio dei Revisori)
1. E’ l’organo di controllo dell’attività amministrativa.
  1. E’ composto da due componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea e un Presidente eletto dall’organo stesso.
  2. Il Collegio dei revisori accompagna con una propria relazione il rendiconto annuale presentato, controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica liberamente la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
  3. Elegge un proprio presidente, di norma iscritto al relativo albo professionale.

TITOLO VII
(Norma finale)
Articolo 19
(Norma finale)
  1. Tutte le cariche sociali hanno durata di anni tre e sono rieleggibili.
  2. Per quanto non stabilito nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.
  3. Entro 90 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà approvare il Regolamento attuativo dello Statuto.

Articolo 20
(Norma transitoria)
Per i primi tre anni dalla costituzione del Movimento, i compiti attribuiti dall’atto costitutivo e dallo statuto all’Assemblea Nazionale sono svolti dai Soci Fondatori.